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  11-03-2009

Ritenuta d'acconto del 4%

Il condominio quale sostituto d'imposta opera all'atto del pagamento dei fornitori una ritenuta del 4 per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dal percipiente

Legge Finanziaria pubblicata sulla G.U. il 29/12/2006 al n. 296/2006 comma 43  "Il condominio quale sostituto d'imposta opera all'atto del pagamento una ritenuta del 4 per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dal percipiente, con obbligo di rivalsa, sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, anche se rese a terzi o nell'interesse di terzi, effettuate nell'esercizio di impresa. La ritenuta di cui al comma 1 è operata anche se i corrispettivi sono qualificabili come redditi diversi ai sensi dell'Art.67, comma 1, lettera i), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22/12/1986 n. 917"

 

Risoluzioni dell'agenzia delle entrate:

Risoluzione del 15/05/2007 n. 99 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso
Quesito sulla L. n. 296 del 2006, art. 1 comma 43 - Ritenuta d'acconto sui compensi erogati a societa' per l'attivita' di amministratore di condominio

Circolare del 07/02/2007 n. 7 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso
Articolo 25-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 - Ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio all'appaltatore - Legge Finanziaria 2007

Comunicato Stampa del 07/02/2007 - Agenzia delle Entrate - Ufficio Relazioni Esterne
Emanata la circolare 7/2007 dell'Agenzia delle Entrate con i chiarimenti sulle ritenute d'acconto del condominio

Risoluzione del 05/02/2007 n. 19
- Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Amministrazione
Istituzione di codici tributo per i versamenti, mediante modello F24, delle ritenute operate ai sensi della Legge 27/12/2006, n. 296, art. 1, c. 43

COMMENTO:
“Dal 1° gennaio 2007 il condominio è diventato sostituto di imposta anche per gli appalti condominiali. In precedenza, l’articolo 23, comma 1, Dpr 29 settembre 1973, n. 600, come modificato dall’articolo 21, comma 1, legge 27 dicembre 1997, n. 449, prevedeva soltanto l’obbligo del condominio di operare, nella sua qualità di sostituto di imposta, - all’atto del pagamento - una ritenuta a titolo di acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta ai percipienti, con obbligo di rivalsa, per le somme erogate ai titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati (portieri dello stabile, pulitori, eccetera) ovvero ai titolari di redditi di lavoro autonomo (avvocati, commercialisti e professionisti in genere).

Con la novità introdotta dall’articolo 1, comma 43 della Finanziaria 2007 - legge 296/2006 - il condominio è ora diventato sostituto di imposta anche relativamente ai corrispettivi dovuti per prestazioni relative ai contratti di appalto di opere o servizi, anche se resi a terzi o nell’interesse di terzi (presumibilmente condomini), effettuati nell’esercizio di impresa. Con la conseguenza che l’amministratore pro tempore è tenuto ad operare, su tali corrispettivi, la ritenuta del 4 percento, con la procedura di cui al modello F24. La ritenuta deve essere operata anche se i corrispettivi riguardino “redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente” (articolo 67, comma 1, lettera i, Dpr 917/1986).


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