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MAGGIORANZA SEMPLICE PER LA RICONFERMA DELL”AMMINISTRATORE
IMPORTANTE SENTENZA DEL TRIBUNALE DI ROMA SULLA MAGGIORANZA PER LA RICONFERMA DELL'AMMINISTRATORE
La recente sentenza 10701/09 della V sezione civile del Tribunale di Roma stabilisce che per la conferma dell'amministratore in carica è sufficiente la maggioranza ordinaria prevista dal III comma dell’art.1136 c.c. (un terzo dei partecipanti al condominio ed almeno un terzo del valore dell’edificio ).
Si riporta di seguito il testo della Sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZIONE V CIVILE
IL Giudice Unico Dott. Maurizio Fausti ha emesso la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 11331/2005 del RG.degli affari contenziosi e vertente
TRA
Prete Kendrick Anthony, erede di Prete Giambattista -ricorrente- Elett.te dom.to in Roma Via Camesena ,46, ,presso lo studio dell’Avv. FrancescoMirenzi che lo rappresenta e difende per delega a margine del ricorso;
E
Condominio di Via Priscilla, 128, in Roma - resistente -Elett.te dom.to in Roma , Via Pompeo Neri,32, presso lo studio dell’Aw. SergioBoldrini che lo rappresenta e difende per delega in calce al ricorso passivo; Oggetto: impugnazione di deIibera assembleare
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 19.02.2009 le particoncludevano come da verbale di udienza . SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso ritualmente notificato Giambattista Prete, proprietariodell'appartamento sito in Roma Via di Priscilla, 128, Scala A-int.7, conveniva ingiudizio quest'ultimo Condominio per impugnare la deliberazione assunta alpunto 3 dell’o.d.g. dell'assemblea condominiale del 13.01.005 relativa allanomina dell'amministratore.Assumeva infatti il ricorrente che la delibera in questione era stata adottatasenza la necessaria maggioranza prevista dall'art.1136 IV comma c.c.Si costituiva il Condominio convenuto eccependo che la questione non aveva
rilevanza sostanziale , in quanto era stata confermato l'amministratore uscente
che comunque sarebbe rimasto in carica in prorogatio e chiedendo il rigetto delperché infondato in fatto e in diritto.Nel corso del giudizio decedeva il ricorrente ed, a seguito di interruzione delprocesso, il giudizio venivi riassunto dall'erede del de cuius.Esaurita l’istruttoria, depositati documenti, la causa veniva trattenuta indecisione, con i termini di legge, all'udienza del 19.02.2009 .
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda non risulta meritevole di accoglimento e, pertanto, va respinta.Nel merito, allo stato, va infatti osservato che il thema decidendum concerne lanomina dell’'amministratore del Condominio convenuto in carica , deliberata inseconda convocazione con la maggioranza semplice e non con quella qualificatadi cui all’art.1136 IV comma c.c. che prevede la necessità della maggioranzaspeciale per le deliberazioni che concernono la nomina e la revocadell'amministratore .Invece nella fattispecie trattasi di rielezione dello stesso amministratore nellacarica precedentemente ricoperta.Conseguentemente la specie di causa va correttamente inquadrata nelladisciplina prevista dall'art: 1135 cc. il quale stabilisce che l'assemblea deicondomini provvede alla conferma dell'amministratore, disponendomaggioranze differenti per le due ipotesi.Ne deriva che per la sola conferma dell'amministratore in carica apparesufficiente la maggioranza ordinaria prevista dal III comma dell’art.1136 c.c. (un terzo dei partecipanti al condominio ed almeno un terzo del valoredell’edificio ) cosi come risulta effettivamente deliberato nell'assembleaimpugnata.Invero, la conferma dell'amministratore in carica è fattispecie ben diversa daquella della nomina e della revoca in quanto è rielezione dello stesso nellacarica precedentemente ricoperta per la cui deliberazione è sufficiente lamaggioranza prevista dal III° comma dell'art. 1136 c.c.Per tali motivi, allo stato, il ricorso risulta infondato e, come tale, va respinto.Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Unico, definitivamente pronunciando, cosi provvede:nel merito, rigetta il ricorso perché infondato in fatto ed in diritto ; e, perl’effetto, condanna Kendrick Anthony Prete ,nella qualità di erede diGiambattista Prete , al pagamento in favore del Condominio di Via Priscillan. 128, in Roma, in persona del legale rappresentante pro-tempore, delle spesedel giudizio che si liquidano nella misura di euro = 500,00= per diritti e di euro=700,00= per onorari oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.
Così deciso , Roma 15 maggio 2009 Il Giudice Unico
DEPOSITATO IN CANCELLERIA il 15/5/2009
Leggi & Normativa
- REQUISITI DELL'AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO - ART. 71 bis disp. attuaz. C.C. - D.M.140 del 13 agosto 2014
- CODICE CIVILE: Gli articoli del Condominio
AGGIORNATO AL 29/4/2015 Art. 1117. (1) Parti comuni dell'edificio. Sono oggetto - Condominio, articoli delle Disposizioni di attuazione del Codice Civile
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