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Prorogato al 30 giugno 2017 l'obbligo della contabilizzazione del calore
Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2016 del Decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244 recante
Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2016 del Decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244 recante "Proroga e definizione di termini" sono state confermate molte delle indiscrezioni circolate nei mesi precedenti su diversi argomenti che riguardano il settore dell'edilizia.
Tra queste, com'era prevedibile, considerate le forti pressioni provenienti dalle associazioni del settore edilizio e da ANACI è stata confermata la proroga al 30 giugno 2017 per l'obbligo di contabilizzazione del calore nei condomini.
L'art. 6 relativo alle proroghe dei termini in materia di sviluppo economico ha, infatti, previsto al comma 10 la modifica dell'art. 9, comma 5 del D.Lgs. n. 102/2014 che, per favorire il contenimento dei consumi energetici attraverso la contabilizzazione dei consumi di ciascuna unità immobiliare e la suddivisione delle spese in base ai consumi effettivi delle medesime, prevedeva:
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a) qualora il riscaldamento, il raffreddamento o la fornitura di acqua calda ad un edificio o a un condominio siano effettuati tramite allacciamento ad una rete di teleriscaldamento o di teleraffrescamento, o tramite una fonte di riscaldamento o raffreddamento centralizzata, è obbligatoria, entro il 31 dicembre 2016, l'installazione, a cura degli esercenti l'attività di misura, di un contatore di fornitura in corrispondenza dello scambiatore di calore di collegamento alla rete o del punto di fornitura dell'edificio o del condominio;
b) nei condomini e negli edifici polifunzionali riforniti da una fonte di riscaldamento o raffreddamento centralizzata o da una rete di teleriscaldamento o da un sistema di fornitura centralizzato che alimenta una pluralità di edifici, è obbligatoria l'installazione entro il 31 dicembre 2016, a cura del proprietario, di sotto-contatori per misurare l'effettivo consumo di calore o di raffreddamento o di acqua calda per ciascuna unità immobiliare, nella misura in cui sia tecnicamente possibile, efficiente in termini di costi e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali. L'efficienza in termini di costi può essere valutata con riferimento alla metodologia indicata nella norma UNI EN 15459. Eventuali casi di impossibilità tecnica alla installazione dei suddetti sistemi di contabilizzazione o di inefficienza in termini di costi e sproporzione rispetto ai risparmi energetici potenziali, devono essere riportati in apposita relazione tecnica del progettista o del tecnico abilitato;
Nel dettaglio, con l'art. 6, comma 10 il Milleproroghe ha previsto una proroga delle suddette scadenze entrambe al 30 giugno 2017.
Proroga al 31 dicembre 2017 anche la scadenza prevista all'art. 14 (Servizi energetici ed altre misure per promuovere l'efficienza energetica), comma 11 del D.Lgs. n. 102/2014 che prevede per i progetti di efficienza energetica di grandi dimensioni, non inferiori a 35.000 TEP/anno, il cui periodo di riconoscimento dei certificati bianchi termini entro il 2014, la proroga della durata degli incentivi sino, appunto al 31 dicembre 2017 (e non più 2016), a fronte di progetti definiti dallo stesso proponente e previa verifica tesa a valutare in maniera stringente le reali peculiarità dei progetti e purché i progetti stessi siano in grado di produrre nuovi risparmi di energia in misura complessivamente equivalente alla soglia minima annua indicata, siano concretamente avviati entro il 31 dicembre 2017 (e non più 2016) e rispondano a criteri di: collegamento funzionale a nuovi investimenti in impianti energeticamente efficienti installati nel medesimo sito industriale; efficientamento energetico di impianti collegati alla medesima filiera produttiva, anche in siti diversi, avviati nella medesima data; risanamento ambientale nei siti di interesse nazionale di cui all'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; salvaguardia dell'occupazione.
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