Leggi e Normativa sul Condominio
INSTALLAZIONE DI UN ASCENSORE IN UN VECCHIO EDIFICIO CON TAGLIO DELLE SCALE
Iter autorizzativo, procedura, normativa per installare un ascensore in un vecchio edificio mediante riduzione parziale dell”ampiezza delle rampe di scale (a cura di Paolo Mohoric”, Consigliere dell”ANACI sede di Roma).
1. PREMESSA
L’installazione di un ascensore in un edificio in condominio che ne sia sprovvisto può essere attuata, riflettendo un servizio suscettibile di utilizzazione separata, anche a cura e spese di alcuni condomini soltanto, purchè sia fatto salvo il diritto degli altri di partecipare in qualunque tempo ai vantaggi della innovazione, contribuendo nelle spese di esecuzione dell’impianto ed in quelle di manutenzione dell’opera (Cass. Sez. II 11/2/2000 n. 1529).Detta installazione costituisce ai sensi dell’art. 1120 1o comma del C.C. una innovazione, con la conseguenza che la relativa deliberazione dovrebbe essere presa con la maggioranza di cui al comma 5 dell’art. 1136 C.C. (maggioranza dei partecipanti e i 2/3 del valore dell’edificio).Tale norma però tende a disciplinare l’approvazione di quelle innovazioni che comportano oneri di spesa per tutti i condomini, ma laddove la spesa relativa fosse assunta interamente a carico di 2 o 3 condomini allora sia il lavoro che la spesa rientrano nella previsione dell’art. 1102 C.C. che consente a ciascun condomino di servirsi della cosa comune a condizione che non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri condomini di fare uguale uso secondo il loro diritto.Si osserva inoltre che a mente dell’art. 2 della legge n. 13 del 9/1/1989, recante norme per il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche, l’assemblea può approvare le innovazioni preordinate a tale scopo con le maggioranze indicate nell’art. 1136 comma 2 e 3 (1/3 dei partecipanti e 1/3 del valore in seconda convocazione) in deroga quindi a quanto dispone il richiamato art. 1120 comma 1°.E tale norma è applicabile indipendentemente dalla presenza o meno di portatori di handicap nell’immobile (Trib. Milano 19/9/1991).Infine, una modesta compressione del diritto di cui all’art. 1102 C.C. (limitato restringimento delle scale) deve ritenersi tollerabile quando sia giustificato dall’interesse altrui ad un più proficuo uso della cosa comune e non rechi in concreto alcun serio pregiudizio o grave sacrificio.Ciò in considerazione che i dissenzienti – i quali possono pur sempre impugnare la delibera e tentare di ottenere una sospensiva dei lavori – sono salvaguardati dalla possibilità di entrare a far parte della comunione del nuovo impianto.In definitiva si ritiene sia legittimo l’operato di quanti, nei termini sopraindicati, si accingessero a deliberare l’installazione dell’ascensore.
1. RIDUZIONE PARZIALE DELLE RAMPE
In merito alla riduzione delle rampe delle scale si precisa che la normativa dei Vigili del Fuoco (D.M. 246/87) prescrive, per gli edifici di civile abitazione con altezza fino a m.54, scale con larghezza di cm. 105 (Norme per la sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione). Tale norma NON è applicabile alla stragrande maggioranza dei casi in esame in quanto il campo di applicazione di dette norme (art.1.1) riguarda gli edifici di nuova costruzione o edifici esistenti in caso di ristrutturazione che comportino modifiche sostanziali. Si intendono per modifiche sostanziali lavori che comportino il rifacimento di oltre il 50% dei solai o il rifacimento strutturale della scala o l’aumento di altezza. Per gli edifici esistenti si applicano le disposizioni contenute nell’art. 8 dove non si prevede nessuna limitazione dell’ampiezza della rampe.Relativamente al D.M. 246/87, riguardo al punto 8 (Edifici preesistenti), gli edifici classificabili con la lettera “a” non sono soggetti a specifiche prescrizioni. Si precisa che le Commissioni Edilizie del Comune di Roma (ex XV Ripartizione) hanno approvato progetti in cui le scale venivano ridotte a cm. 80.Si osserva infine che il taglio delle rampe di scale non compromette la situazione statica dell’edificio, anzi tale intervento contribuisce ad alleggerire i carichi sulle murature portanti dell’edificio in conseguenza della riduzione dei carichi stessi.
2. CARATTERISTICHE MINIME DELL’ASCENSORE – COSTI –BENEFICI FISCALI
I lavori per l’istallazione dell’ascensore potranno iniziare solo dopo venti giorni dalla data di presentazione della DIA, Dichiarazione di Inizio Attività, alla Circoscrizione Comunale e dopo l’avvenuto allacciamento della corrente elettrica.La garanzia dovrà essere non inferiore a 24 mesi, dalla data del collaudo dell’ascensore. Si dovrà prevedere la Direzione Lavori e coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione e realizzazione (obbligatoria per legge). Il Direttore dei Lavori dovrà predisporre la documentazione per la D.I.A. che il condominio provvederà a presentare al Comune.Il vano minimo per il vano di corsa dovrà essere realizzato mediante riduzione parziale delle rampe, con taglio dei marmi dei gradini e demolizione parziale delle sottostanti rampe con mezzi idonei, senza pregiudicare la stabilità delle stesse, con ripresa degli intonaci e tinteggiatura (delle zone interessate dal “taglio”).Durante i lavori dovranno essere realizzate le opere provvisionali di protezione per rendere agibili le rampe durante i lavori.Il vano corsa sarà realizzato costruendo una incastellatura metallica portante rivestita con telai e vetri Visarm come previsto dalla normativa.Le ringhiere verranno modificate eliminando il tratto interessato dal vano corsa e la parte restante dovrà essere fissata all’incastellatura per mezzo di staffe saldate.Infine, dovrà essere posto in opera un corrimano fissato alla struttura metallica dell’ascensore.Completeranno l’impianto la griglia di aerazione e l’impianto elettrico (linea elettrica di alimentazione di forza motrice e luce, canalizzata con tubi in PVC e relativi interruttori di sezionamento a norma di legge, pozzetto per la messa a terra con relativa palina), e la realizzazione di un alloggio nella muratura per ospitare il nuovo contatore dell’ente fornitore dell’energia elettrica, completo di sportello metallico.Il costo finale di un ascensore in una scala di un edificio di 5 piani si aggira intorno al € 80.000,00 (comprensivo del taglio delle scale) Si riportano infine, sempre a titolo di esempio, per una scala di un edificio di 5 piani, le principali caratteristiche dell’impianto:
N. FERMATE: 5
N. SERVIZI: 5CORSA (m): 14,38
VELOCITA’ (m/s): 0,60
PORTATA (Kg): 320
PERSONE: 4
VANO CORSA: 0,88 X 1,90 m
CABINA: largh. (m): 0,65
CABINA: profond.. (m): 1,250
CABINA: altezza. (m): 2,130
ACCESSI: UNO
DURATA LAVORI (giorni lavorat.): 90-120
GARANZIA (anni):2 anni
3. ITER AUTORIZZATIVO - ADEMPIMENTI
Nell’ambito dei lavori di installazione dell’ascensore si dovrà provvedere preventivamente a:
- Farsi rilasciare dall’impresa che dovrà eseguire i lavori la DICHIARAZIONE LEGGE n° 276/2003 art.86 – comma 10 – e DISCARICA MATERIALI - corredata del D.U.R.C. (documento unificato di regolarità contributiva);
- presentare al Comune la DIA (Dichiarazione di Inizio Attività) corredata del progetto e delle varie dichiarazioni e relazione del tecnico nominato dall’assemblea;
- Dichiarazione ai sensi della Legge 380/2001 – D.Lgs. 301/2002 – Legge 13/89, art. 7;
- Dichiarazione ai sensi della Legge 13/89 (dichiarazione di rispondenza dell'impianto ascensore alla normativa vigente relativa all'abbattimento delle barriere architettoniche);
- DICHIARAZIONE di idoneità statica (ai sensi dei: D.M. 587 del 9/12/1987 (Appendice C4) D.P.R. n° 268 del 28/03/1994 (Appendice C4) D.P.R. n° 162 del 30/04/1999;
- Notifica preliminare di apertura cantiere ed inizio lavori ;
- Presentare domanda al ACEA per la fornitura di utenza elettrica per la f.m. dell’ascensore ed eseguire le opere necessarie all’alloggiamento del nuovo misuratore elettrico;
- Richiedere la fornitura di utenza telefonica per il dispositivo bidirezionale che verrà installato nell’ascensore (o, in alternativa, dotare l’impianto di un idoneo dispositivo GSM);
- Istruire la pratica per la richiesta del contributo del Comune di Roma di cui alla L. 13/89 nel caso in cui nella scala sia presente un portatore di handicap (difficoltà di deambulazione), corredata dei relativi documenti;
- Predisporre la documentazione, a cura del tecnico nominato dall’assemblea, per il riconoscimento dell’IVA agevolata del 4%;
- Predisporre la pratica (a cura dell’amministratore) per il beneficio fiscale della detrazione del 36% IRPEF.
A conclusione dei lavori bisognerà presentare al comune la comunicazione di messa in esercizio dell’impianto corredata della seguente documentazione:
- Domanda in carta legale;
- Documento dell'amministratore;
- Attestato di Conformità:
- Dichiarazione legge 13/89;
- Ricevuta di versamento c/c di € 5,16 sul CC del Comune, ;
Il condominio dovrà poi provvedere a:· Stipulare il Contratto di manutenzione con una ditta specializzata. Il contratto di manutenzione con una ditta specializzata è un obbligo di legge. Chiaramente conviene affidare la manutenzione alla ditta esecutrice dei lavori, per poter usufruire della garanzia;· Stipulare il Contratto per la sicurezza con un Organismo Notificato (es. ELTI, IMQ, SCECeS, ecc.). E’ infatti un obbligo di legge affidare il controllo biennale della sicurezza a un Organismo Notificato.
4. CONSIDERAZIONI FINALI.
L'installazione dell'ascensore oleodinamico a taglia può essere fatto in condizioni di assoluta sicurezza statica per le strutture dell'edificio. I1 funzionamento dell'ascensore non creerà nessun problema alla sicurezza statica del fabbricato.I1 parziale taglio dei gradini non creerà problemi statici alla sicurezza del fabbricato e alle singole rampe di scala.L'installazione dell'ascensore, avendo una sua fondazione indipendente dall'edificio, non creerà problemi statici a questo.I1 taglio delle rampe di scala e dei parapetti, alleggerirà le strutture esistenti, e la cosa può essere definita come addirittura un consolidamento. Le rampe delle scale nella maggior parte dei casi sono infatti fatte con un tipo di struttura in muratura, comunemente chiamata "voltina alla romana".I1 taglio delle scale è un lavoro in accordo con le Normative Vigenti (Vigili del Fuoco, Comune di Roma, Regolamenti di Polizia Mortuaria, Igiene Edilizia.. .).
5. NORMATIVA DI RIFERIMENTO.
- Legge n. 1415 del 24-10-1942; "Impianto ed esercizio di ascensori in servizio privato".
- D.P.R. n. 1767 del 24/12/51; "Approvazione del regolamento concernente l'impianto e l'esercizio di ascensori e montacarichi in servizio privato".
- D.P.R. n. 1497 del 29/05/63; "Norme per gli ascensori e ed i montacarichi in servizio privato".
- D.M. n. 1635/79; "Norme tecniche per gli ascensori oleodinamici".
- D.M. n. 246 del 16/05/1987; "Norme di sicurezza antincendi negli edifici di civile- abitazione".
- Legge n. 13 del 9/1/89; "Disposizioni per favorire il superamento e I' eliminazione delle barriere architettoniche".
- Legge n. 104 del 5/2/92; "Legge quadro per 1' assistenza, 1' integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate".
- D.M. n. 268/94; "Normativa di sicurezza per ascensori oleodinamici".
- D.P.R. n. 162/99; "Normativà Europea".
- D.P.R. n. 380/01 "testo unico sull'edilizia".
Roma, 1aprile 2009 (Paolo Mohoric’)
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