Leggi e Normativa sul Condominio
20-09-2011
Installazione dell'ascensore anche se lesiona il diritto sulla parte comune del singolo condomino
Sì all'ascensore quando prevale l'interesse generale dei condomini
La Corte di cassazione, sezione lavoro, con sentenza del 12 luglio 2011 n. 15308 ha affermato, ribaltando le precedenti conclusioni della Corte di Appello di Napoli, che è possibile installare all’interno di un condominio, un ascensore anche contro volere di un singolo condomino.
La Corte sostiene, infatti, che il condomino non può lamentare una lesione del diritto a godere del pianerottolo perché ristretto a seguito dell’installazione di un ascensore: a prevalere è il più generale interesse dei condomini.
I giudici hanno motivato la decisione partendo dal concetto di immutazione ed inservibilità della cosa comune: “nell’identificazione del limite all’immutazione della cosa comune, disciplinato dall’articolo 1120, comma 2 del codice civile, il concetto di inservibilità della stessa non può consistere nel semplice disagio subito rispetto alla sua normale utilizzazione - coessenziale al concetto di innovazione - ma è costituito dalla concreta inutilizzabilità della res communis secondo la sua fruibilità; si può tener conto di specificità - che possono costituire ulteriore limite alla tollerabilità della compressione del diritto del singolo condominio - solo se queste costituiscano una inevitabile e costante caratteristica di utilizzo”.
La Corte sostiene, infatti, che il condomino non può lamentare una lesione del diritto a godere del pianerottolo perché ristretto a seguito dell’installazione di un ascensore: a prevalere è il più generale interesse dei condomini.
I giudici hanno motivato la decisione partendo dal concetto di immutazione ed inservibilità della cosa comune: “nell’identificazione del limite all’immutazione della cosa comune, disciplinato dall’articolo 1120, comma 2 del codice civile, il concetto di inservibilità della stessa non può consistere nel semplice disagio subito rispetto alla sua normale utilizzazione - coessenziale al concetto di innovazione - ma è costituito dalla concreta inutilizzabilità della res communis secondo la sua fruibilità; si può tener conto di specificità - che possono costituire ulteriore limite alla tollerabilità della compressione del diritto del singolo condominio - solo se queste costituiscano una inevitabile e costante caratteristica di utilizzo”.
Allegato
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